0 Liked
  • Da: Assostampa FVG
  • novembre 11, 2015

SGRAVI PER CHI ASSUME

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia hanno approvato la delibera dell’Inpgi che prevede, anche per le aziende giornalistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenzialiinpgi_LITTLE in relazioni alle nuove assunzioni, effettuate nel corso dell’anno 2015, con contratto a tempo indeterminato. Vediamo quali sono le condizioni per accedere al beneficio, nella circolare diffusa dall’Istituto previdenziale: “L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di evitare un improprio utilizzo del beneficio, è esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo nei casi in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua. L’applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il beneficio riguarda le nuove assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015. Saranno riesaminate d’ufficio anche le richieste di sgravio contributivo pervenute per le assunzioni effettuate dal 1/01/2015 ad oggi, ancorché riferite alle agevolazioni di cui al DPCM 30/09/2014. L’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato. Come già evidenziato, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati. L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante). Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001”. Inoltre: ”La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è, quindi, subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate: – regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; – rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Infine: “Con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo determinato avvenute nel corso del 2015, per le quali è stata presentata domanda di sgravio ai sensi del predetto D.P.C.M. 30/09/2014 e che – in base a quanto segnalato dal Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – difficilmente troveranno accoglimento per mancanza di finanziamento, si comunica che, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31/12/2015, il datore di lavoro, in presenza degli altri requisiti, potrà avanzare domanda di esonero contributivo. La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve intervenire nell’arco dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Si precisa che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 2 e/o dell’art. 12 del Cnlg, ai fini dell’esonero contributivo in oggetto, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo pieno”.
(sito assostamparegionali)