Lo statuto dell’Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia è stato approvato dall’Assemblea dei soci il 17 maggio 2010
(modificato all’art. 5 il 3 giugno 2013, e agli artt.i 8, 13, 19 e 21 il 30 maggio 2016).
Attraverso 37 articoli esso dispone le finalità, disciplina l’organizzazione interna e regola le modalità di adesione all’Associazione.
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Approvato all’unanimità dall’Assemblea Assostampa Fvg
17 maggio 2010 (con modifica all’art. 5 del 3 giugno 2013 e agli artt.i 8, 13, 19 e 21 il 30 maggio 2016)
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia, sindacato unitario dei giornalisti della regione. L’Associazione ha sede in Trieste e fa parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana con sede in Roma. L’Associazione si articola nelle sezioni provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
Art. 2 – L’Associazione si prefigge i seguenti fini:
a) difendere l’indipendenza dell’informazione ed elevarne sempre più la dignità;
b) rappresentare e assistere i soci , intervenire nella tutela singola e collettiva dei loro diritti e interessi pertinenti all’esercizio della professione e al regolamento contrattuale delle relative prestazioni;
c) adoperarsi per il collocamento dei soci disoccupati e per la tutela dei precari e dei non contrattualizzati;
d) favorire con ogni utile iniziativa la preparazione professionale dei giornalisti e il dibattito sui temi che interessano tutti gli aspetti dell’informazione e i mezzi che ne assicurano lo sviluppo;
e) contribuire, d’intesa con l’Ordine dei Giornalisti, a elevare il prestigio della categoria;
f) collaborare con l’Inpgi e la Casagit al fine della migliore tutela previdenziale e assistenziale dei soci;
g) promuovere, anche attraverso i Circoli della stampa, iniziative culturali, assistenziali e ricreative per consolidare i vincoli di colleganza tra i soci nella continuità delle tradizioni locali e nazionali e negli ideali di libertà e pacifica convivenza.
h) garantire condizioni di pari opportunità tra gli associati.
Art. 3 – I soci devono risultare iscritti all’Ordine dei Giornalisti e si dividono in due categorie:
a) giornalisti professionali;
b) giornalisti collaboratori.
Professionali sono i giornalisti iscritti nell’elenco professionisti o nel registro praticanti, nonché i pubblicisti dell’Ordine che svolgano attività giornalistica retribuita esclusiva o prevalente secondo i criteri stabiliti dalla Fnsi, e che ne facciano richiesta.
Collaboratori sono tutti i pubblicisti che non rientrano nella precedente categoria.
Art. 4 – L’iscrizione a socio presuppone la completa accettazione del presente Statuto e il pagamento di una quota sociale annua, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – Per esercitare i diritti di socio, è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
a) La data dell’iscrizione è quella del giorno della presentazione della domanda; l’effettività dell’iscrizione è deliberata dagli organismi direttivi collegiali dell’ARS che decidono entro 60 giorni e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento delle quote di iscrizione. I diritti all’elettorato attivo e passivo dell’iscritto decorrono dal 181esimo giorno di iscrizione
b) Sono esonerati dal pagamento i giornalisti professionali, iscritti nell’elenco dei disoccupati tenuto dall’Associazione, che abbiano documentato la propria situazione di difficoltà economica: tale situazione verrà valutata dalla giunta dell’Associazione.
Sono parimenti esonerati dal pagamento i giornalisti collaboratori disoccupati e in grado di documentare la propria situazione di difficoltà economica. Anche in questo caso, tale situazione sarà valutata dalla Giunta dell’Associazione.
Sono inoltre esentati dal pagamento i giornalisti ai quali l’Inpgi abbia riconosciuto l’inabilità al lavoro e abbia erogato pensione di invalidità; tale esenzione decade in caso di revoca del provvedimento da parte dell’Inpgi.
c) Le quote sociali vanno corrisposte entro il 31 marzo dell’anno in corso. Oltre tale data il Consiglio direttivo può stabilire un’indennità di mora da corrispondere assieme alla quota.
d) Il socio che non provveda a corrispondere il canone sociale antro il 31 dicembre di ogni anno viene considerato decaduto.
e) In caso di successiva reiscrizione, il socio perde l’ anzianità pregressa, a meno che nel frattempo non sia stato iscritto ad altra Associazione Regionale della Stampa
Art. 6 – La qualità di socio si perde per:
a) perdita dei requisiti obiettivi.
b) radiazione;
c) morosità;
d) dimissioni
Art. 7 – Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Segretario;
la Giunta esecutiva;
il Collegio dei Probiviri;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
la Consulta sindacale
Art. 8 – L’Assemblea generale dei Soci è convocata:
a) in via ordinaria ogni anno. La convocazione è fatta dal presidente su conforme decisione del Consiglio direttivo. Scopo dell’assemblea ordinaria è l’esame dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione del Consiglio direttivo, nonché degli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno dal Consiglio direttivo oppure su istanza di almeno un quinto dei soci. Tali istanze dovranno venire presentate al Consiglio direttivo con sette giorni di anticipo sulla data dell’assemblea. Ogni quattro anni il Consiglio direttivo stabilisce – oltre alla data dell’assemblea generale – data e modalità dell’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. Tali elezioni devono comunque avvenire entro 60 giorni dalla scadenza dei rispettivi mandati. L’assemblea ha facoltà di nominare un presidente onorario. L’avviso di convocazione, comprensivo dell’Ordine del giorno, dovrà essere inviato a domicilio di ogni socio, per posta normale o per posta elettronica, con un preavviso di quindici giorni;
b) in via straordinaria: ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, oppure entro trenta giorni quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta al Consiglio direttivo, indicando gli argomenti da trattare.
E’ ammessa, su richiesta dei soci appartenenti alla categoria interessata, previa comunicazione al segretario, la convocazione di riunioni consultive di giornalisti professionali o collaboratori.
Le assemblee straordinarie che non prevedono modifiche alle norme statutarie o alle quote sociali non sono soggette alle norme di cui all’ultimo comma del punto a).
Art. 9 – Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria che non abbiano raggiunto il numero legale di metà più uno dei soci si intende riconvocata a distanza di mezz’ora e saranno valide con qualsiasi numero di intervenuti. Le assemblee sono dichiarate aperte dal presidente dell’Associazione o da altro componente del Consiglio direttivo, il quale invita i convenuti a nominare un presidente dell’assemblea, un segretario – cui spetta di redigere il verbale – e gli scrutatori.
Art.10 – Tutti i soci di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 hanno diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.
Art. 11 – Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto si ripete la votazione. In caso di parità di voto anche nella seconda votazione, la deliberazione non viene accolta. La maggioranza dei due terzi dei presenti è richiesta per modifiche allo Statuto.
Art. 12 – Il Consiglio direttivo si compone di ventidue consiglieri, di cui quindici professionali e sette collaboratori. Tra i ventidue consiglieri sono compresi i quattro fiduciari professionali e i quattro vice fiduciari collaboratori delle sezioni provinciali, eletti in base all’art. 32. Gli altri quattordici consiglieri, undici professionali e tre collaboratori, sono eletti a scrutinio segreto. I professionali votano per i professionali e i collaboratori per i collaboratori.
Art. 13 – La votazione avviene per liste, che dovranno venire sottoscritte da almeno il cinque per cento dei soci iscritti alle rispettive categorie, calcolato per difetto al 31 dicembre dell’ anno precedente. In presenza di più liste, l’assegnazione avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, per le due categorie, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all’Associazione e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano per iscrizione nell’Albo professionale e, infine, quello più anziano per età. In presenza di più liste ogni elettore professionale non potrà esprimere più di otto preferenze, ogni elettore collaboratore non potrà esprimerne più di una. Tra i ventidue consiglieri deve essere presente almeno un giornalista professionale di lingua slovena. Ove ciò non risultasse, verrà cooptato in soprannumero il collega sloveno più votato, tenendo conto della somma dei voti di lista e delle preferenze individuali.
Sono costituiti seggi in tutte le sezioni provinciali.
I consiglieri restano in carica per quattro anni, e, in caso di dimissioni del Direttivo, decadono da ogni incarico.
Art. 14 – Ai lavori del Consiglio direttivo prendono parte, con voto consultivo, il presidente onorario dell’Associazione, il presidente dell’Ordine regionale, i Consiglieri nazionali Fnsi, i componenti dei Comitati di redazione e i Fiduciari di redazione delle testate regionali, i fiduciari Inpgi e Casagit, i soci membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale Inpgi, eventuali soci amministratori o revisori degli Istituti di categoria, i componenti regionali della Commissione nazionale, dell’Assemblea Nazionale e della Commissione regionale Lavoro Autonomo, nonché i presidenti dell’Unione Pensionati regionale e dei Gruppi regionali di specializzazione. Partecipano altresì alle sedute del Consiglio, sempre con voto consultivo, i rappresentanti dei coordinamenti e dei gruppi di specializzazione allorché siano all’ordine del giorno questioni riguardanti i gruppi stessi, anche su loro richiesta.
Art. 15 – Al Consiglio direttivo compete:
a) esplicare le azioni necessarie per conseguire, nel limite dello statuto, gli scopi dell’Associazione;
b) eseguire le deliberazioni dell’assemblea direttamente o per mezzo di speciali commissioni;
c) delegare soci ad uffici particolari nell’ambito interno dell’Associazione;
d) fissare la convocazione delle assemblee stabilendone l’ordine del giorno;
e) stabilire i contributi ordinari e straordinari a carico dei soci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
f) promuovere, se necessario, la riunione del Collegio dei probiviri;
g) sostenere le vertenze contrattuali dei soci;
h) nominare rappresentanti presso altri organismi o enti dando ai medesimi direttive sull’opera da svolgere;
i) promuovere la costituzione dei gruppi di specializzazione ammessi alla disciplina federale e controllare la retta applicazione delle norme statutarie;
j) approvare il regolamento elettorale ed il regolamento interno dell’ Associazione, disciplinando compiutamente la vita interna, l’uso dei beni sociali e la fruizione dei vari servizi .
Art. 16 – Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge nel suo seno: il presidente, due vicepresidenti , di cui uno vicario, su proposta del presidente, il segretario e il consigliere tesoriere. Su proposta del segretario le cariche possono essere integrate da uno o più vicesegretari con compiti specifici operativi.
Nei periodi di tempo intercorrenti tra le riunioni del Consiglio direttivo, sono affidati collegialmente a questi consiglieri, che formano la Giunta esecutiva, i compiti di cui all’articolo precedente.
Art. 17 – Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del presidente. Le riunioni potranno altresì essere effettuate su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è in numero legale per deliberare con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei componenti effettivi, oppure mezz’ora dopo, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le votazioni saranno segrete ogni qualvolta si tratterà di persone o quando tre consiglieri ne faranno richiesta.
Art. 18 – Sarà considerato dimissionario il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive. In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un consigliere, per dimissioni o altro motivo, gli succede il primo dei candidati non eletti della stessa lista. Qualora invece si rendano vacanti contemporaneamente, per dimissioni o altro, cinque o più seggi, il Consiglio direttivo convoca entro trenta giorni l’assemblea perché provveda ad elezioni suppletive per la sostituzione. I consiglieri così eletti cessano da ogni carica allo scadere del mandato del Consiglio direttivo e non potranno essere chiamati alla carica di presidente e segretario.
Art. 19 – Il presidente è un giornalista professionale eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo nel proprio seno con mandato quadriennale. Ha la rappresentanza giuridica e morale dell’Associazione ed è garante della corretta applicazione dello Statuto. Egli inoltre sovrintende all’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio direttivo da parte degli altri organismi dell’Associazione. In caso di assoluta urgenza adotta, d’intesa con il segretario, le opportune deliberazioni, sottoponendole appena possibile alla ratifica del direttivo. D’intesa con la Giunta esecutiva, ha la facoltà di delegare speciali compiti a uno o più membri del Consiglio direttivo.
Art. 20 – In caso di indisponibilità permanente del presidente per dimissioni o altro motivo, il Consiglio direttivo – eventualmente reintegrato nella sua composizione, qualora resti libera la carica di consigliere – ne elegge il successore. A tale adempimento è facoltativo soprassedere se dal momento della indisponibilità del presidente a quello della decadenza del suo mandato manchino 90 giorni o meno.
La scadenza del mandato del presidente eletto in surrogazione sarà in ogni caso la stessa di quello del suo predecessore.
Art. 21 – Il segretario è un giornalista professionale eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo con mandato quadriennale. Il segretario provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio e dell’assemblea; inoltre ha il dovere di promuovere, anche d’ufficio, l’intervento dell’Associazione in tutti i casi sia necessario per la tutela sindacale professionale dei soci. Il segretario ha la facoltà di indire riunioni informative e consultive di categorie di soci, anche, con la collaborazione dei fiduciari, nelle sezioni provinciali. Egli inoltre può affidare ai fiduciari provinciali tutte le azioni necessarie alla più pronta ed efficace attuazione delle iniziative sindacali.
Art. 22 – La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario, dai vice segretari e dal tesoriere.
Alla Giunta esecutiva compete:
a) provvedere alla presa d’ atto del passaggio dei collaboratori a professionali;
b) provvedere alla gestione dell’Associazione in tutte le sue attività, anche mediante la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
c) amministrare il patrimonio sociale, controllare la compilazione degli inventari e dei bilanci preventivo e consuntivo, assumendone la responsabilità di fronte al Consiglio Direttivo ed all’ Assemblea;
d) provvedere alla riscossione delle entrate ed alle spese ordinarie e straordinarie;
e) assumere e licenziare il personale addetto al funzionamento degli uffici;
f) regolare l’ uso dei locali sociali; g) deliberare sulle domande di ammissione a socio;
g) deliberare, in via d’ urgenza, su oggetti di competenza del Consiglio direttivo, con l’ obbligo di sottoporre quanto deliberato alla ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione utile.
Art. 23 – Le cariche di presidente, segretario e tesoriere sono incompatibili con altre cariche direttive all’interno di:
a) partiti politici e organizzazioni sindacali;
b) Ordine dei giornalisti, Inpgi, Casagit e Fondo Complementare
Tali cariche sono altresì incompatibili con l’appartenenza ad organi deliberativi di Amministrazioni pubbliche elettive.
Art. 24 – Il Collegio dei probiviri si compone di nove membri di cui sette giornalisti professionali e due collaboratori. Essi sono eletti dall’Assemblea generale da tutti soci senza distinzione di categoria. La durata del loro mandato è legata a quella del Consiglio direttivo contemporaneamente al quale sono stati eletti. I suoi membri possono essere ricusati secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 25 – Al collegio dei probiviri compete: a) esercitare funzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme dello statuto o alle regole di lealtà sindacale in modo da compromettere l’unione della categoria e il prestigio dell’Associazione; b) emettere lodi in merito a tutte le controversie che possono sorgere tra soci o tra soci e terzi, e ciò su richiesta di parte; c) emettere pareri, a richiesta del Consiglio direttivo, su interpretazioni statutarie, nonché formulare pareri su questioni di indole morale, di etica professionale e di natura sindacale, anche se non proposti su richiesta di terzi e di altri organi associativi.
Art. 26 – Le sanzioni che il Collegio può applicare nei confronti degli iscritti sono le seguenti: a) diffida; b) ammonizione; c) censura; d) sospensione; e) radiazione.
Art. 27 – L’attività del Collegio dei probiviri è disciplinata dalle norme contenute in apposito regolamento proposto dal Collegio stesso e approvato dall’Assemblea, e che non dovrà essere in contrasto col Regolamento del Collegio nazionale dei probiviri della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Art. 28 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri due dei quali giornalisti professionali e uno collaboratore, con il compito di vigilare sulla regolarità delle scritture contabili dell’Associazione. Il Collegio inoltre presenta all’ Assemblea la propria relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.
Art. 29 – Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall’Assemblea generale dei soci senza distinzione di categoria. In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un revisore, questi sarà surrogato dal primo dei candidati non eletti. In caso di mancanza di candidati non eletti, si provvede a surroga mediante cooptazione da parte del Collegio. Il Collegio dei revisori dei conti segue, quanto a durata in carica, le sorti del Consiglio direttivo contemporaneamente al quale è stato eletto.
Art. 30 – Nell’intento di facilitare, migliorandolo, l’esercizio di attività giornalistiche specifiche, è data facoltà ai soci qualificati a tale esercizio di riunirsi in gruppi di specializzazione su base regionale, restando di competenza dell’Associazione la rappresentanza esterna della comunità dei giornalisti a tutela degli interessi materiali e morali della categoria nei rapporti con i terzi. Un componente del Consiglio direttivo dell’Associazione, nominato dal Consiglio medesimo, è di diritto membro dei Direttivi dei gruppi di specializzazione. L’attività dei gruppi di specializzazione e di ogni altro settore dell’ Associazione deve essere quindi armonicamente inserita in quella generale, di cui detti gruppi e settori sono parte integrante e vitale per il conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 31 – I gruppi di specializzazione sono tenuti, nell’ambito delle singole sfere di competenza, ad allinearsi alla politica, alle azioni sindacali e alle regole dell’Associazione.
Art. 32 – I gruppi di specializzazione già costituiti e quelli costituendi dovranno comunicare al presidente per la necessaria approvazione da parte del Consiglio direttivo i rispettivi statuti che non potranno essere in contrasto con le norme degli Statuti dell’ Associazione Regionale della Stampa e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Art. 33 – La Consulta sindacale è formata dai Comitati di redazione e dai fiduciari di redazione di cui alle norme del contratto nazionale di lavoro, nonché da un rappresentante designato da ogni gruppo di specializzazione, da uno designato dai giornalisti non contrattualizzati (attraverso il Coordinamento Giornalisti Precari FVG) e da uno designato dal gruppo giornalisti pensionati. Ha il compito di discutere e affrontare problemi sindacali – particolarmente in occasione del rinnovo del contratto – assieme agli altri organi direttivi e consultivi dell’Associazione, ai quali può fornire dati e suggerimenti su tutte le questioni di competenza. La convocazione alle riunioni della consulta può venire estesa ai rappresentanti di tutte le presenze redazionali organizzate.
Art. 34 – La Consulta sindacale è convocata dal segretario d’intesa con il presidente o su richiesta di almeno tre tra i componenti la Consulta medesima. La Consulta è presieduta dal segretario o da un suo rappresentante.
Art. 35 – Le sezioni provinciali costituiscono il tramite tra gli iscritti e gli organi regionali. Esse si organizzano nel rispetto delle norme statutarie regionali e federali. Ciascuna sezione elegge nel proprio seno con elezione diretta in concomitanza con l’elezione del direttivo regionale un fiduciario professionale e un vicefiduciario collaboratore. Le elezioni avvengono per categoria tra gli iscritti al sindacato regionale che risiedono nel territorio della provincia o che chiedano esplicitamente di appartenere alla sezione per ragioni di lavoro.
In caso di sopravvenuta indisponibilità del fiduciario o del vicefiduciario, per dimissioni o altro motivo, subentra il primo dei non eletti. In caso di mancanza di non eletti vengono indette entro tre mesi elezioni di surroga.
I surroganti decadono dall’incarico insieme al Consiglio direttivo in carica.
Art. 36 – Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme dello statuto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e le norme generali del diritto.
Art. 37 – Lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, che sarà comunque a norma di legge destinato a fini di pubblica utilità, saranno oggetto di deliberazione da parte di un’assemblea straordinaria appositamente convocata. Per la validità di tale deliberazione sarà necessario il voto favorevole di tre quinti dei soci aventi diritto al voto, che potrà essere espresso anche per corrispondenza.