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  • Da: Assostampa FVG
  • dicembre 02, 2013

CONTRATTO, LA PIATTAFORMA FNSI

I giornalisti stanno pagando un caro prezzo alla crisi dell’editoria in termini di occupazione e di costi sociali e previdenziali, al limite della sopportabilità. Il sistema in crisi richiede sforzi comuni delle parti sociali per avviare un processo virtuoso di ripresa e di sviluppo. L’editoria, in particolare il settore della carta stampata, continua a percorrere il tunnel di una crisi (causata da cali di vendite e pubblicità) dalla quale occorre uscire assumendo chiari indirizzi nella ricerca di una nuova dimensione, fondata comunque sulla qualificazione dell’informazione e sulla valorizzazione del lavoro professionale in tutte le sue espressioni. E’ necessaria una radicale revisione delle impostazioni strategiche che hanno sinora governato l’informazione scritta in Italia.  Questa è la sfida che editori e giornalisti hanno di fronte e che si può vincere soltanto assicurando qualità, credibilità dell’informazione, valorizzando le autonomie professionali e mettendo a frutto il patrimonio di professionalità dei giornalisti. Non è assolutamente pensabile una editoria di informazione senza giornalisti altamente professionalizzati e correttamente inquadrati anche attraverso uno sforzo contrattuale innovativo. E’ in questo contesto e con questi obiettivi che si deve collocare la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro, che da sempre costituisce il piano regolatore del sistema informativo che ora deve orientare correttamente lo sviluppo e il futuro dell’industria dei media. La ricerca di nuove figure e di nuovi livelli professionali capaci di rispondere alle mutate esigenze del mercato e dell’industria dell’editoria non è più differibile come non può esserlo l’inclusione nel contratto di tutte le forme di espressione del giornalismo professionale. Di conseguenza riteniamo che il centro del confronto tra Fieg e Fnsi debba essere quello di disegnare nel contratto una nuova organizzazione inclusiva del lavoro imperniata sul concetto di redazione integrata, capace di produrre con modelli organizzativi definiti dalla contrattazione aziendale – un flusso informativo h24, 365 giorni l’anno, attraverso i diversi canali di diffusione. La redazione integrata deve essere composta da giornalisti che possono essere chiamati a esercitare la loro attività su ogni piattaforma o canale della testata di appartenenza (carta. siti, web tv e radio, blog, social network). La redazione integrata deve avere un solo direttore e un solo comitato di redazione e tutti i giornalisti devono essere messi nelle condizioni di operare su ogni piattaforma o canale della testata. Ciò comporta la necessità ineludibile di definire percorsi di formazione sui nuovi strumenti tecnico-professionali e aggiornamenti costanti e non più casuali. Il lavorare su più piattaforme deve portare ad una omogenea distribuzione degli orari di lavoro ed alla rotazione dei turni nelle diverse redazioni, favorendo l’alternanza tra ricerca "tradizionale" delle notizie e attività al desk multimediale.
In tale contesto, la revisione dell’organizzazione del lavoro e l’obiettivo della qualità professionale del prodotto informativo devono portare ad affrontare e risolvere il nodo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Non è più possibile, anche in  considerazione dello sviluppo ormai ipertrofico nel settore editoriale dell’utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo, continuare a sostenere che il lavoro autonomo e quello parasubordinato debbano essere esclusi dalla contrattazione collettiva e dalla individuazione di normative che li regolino e li tutelino. Il  contratto nazionale di lavoro giornalistico ha storicamente previsto e regolamentato, proprio per sopperire alle necessità organizzative delle testate, oltre alla figura classica del giornalista lavoratore subordinato, con orario di lavoro ed inserimento nell’organizzazione gerarchica (art 1, art 7, art 11), anche altre due specifiche utilizzazioni professionali, che non hanno vincoli di orario, né tantomeno di presenza redazionale, ma che forniscono con la continuità concordata un flusso informativo su specifici argomenti o da determinate aree territoriali Si tratta del "collaboratore fisso" (art. 2) e del "corrispondente" (art. 12). Entrambe queste qualifiche rispondevano (e a nostro avviso continuano a rispondere) coerentemente alle esigenze di produzione informativa delle testate quotidiane e periodiche, garantendo una copertura costante sulle materie e/o sulle aree territoriali che interessavano e interessano le singole testate. Il contratto collettivo prevedeva  (e prevede) per queste qualifiche extra redazionali alcune garanzie normative, come il diritto alle ferie, alla maturazione della tredicesima mensilità e del Tfr, nonché il trattamento minimo economico mensile. Basta, tuttavia, leggere quali siano stati e siano i trattamenti tabellari minimi dei "collaboratori fissi" e dei "corrispondenti" per verificare con immediatezza come si tratti di mere indicazioni di soglie "minime" e per questo puramente indicative. Infatti, nella prassi il corrispettivo per i "collaboratori fissi" e per i "corrispondenti" è definito dalla contrattazione aziendale o dalla contrattazione individuale. Nel corso degli anni, tuttavia, il legislatore, nel tentativo di flessibilizzare il mercato del lavoro, ha introdotto nuove fattispecie, che la dottrina ha definito "parasubordinate", ma che, di fatto, si inquadrano giuridicamente nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo. E’ il caso del "collaboratore a progetto" (co.co.pro.) e del "collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.). In particolare, questa ultima fattispecie, oggi giuridicamente limitata all’esercizio delle sole attività professionali per le quali è richiesta l’iscrizione in un albo, è stata ampiamente utilizzata nelle aziende editoriali.
La collaborazione coordinata e continuativa è caratterizzata dalla presenza dei requisiti della continuità della prestazione e del suo coordinamento nell’ambito del sistema produttivo aziendale. Si tratta, con chiara evidenza, dei requisiti che nel settore editoriale le parti avevano individuato come requisiti propri del "collaboratore fisso". Se dal punto di vista della individuazione giuridica il "collaboratore fisso" e il "collaboratore coordinato e continuativo" appaiono chiaramente sovrapponibili, dal punto di vista del trattamento economico e normativa essi sono decisamente differenziati. Il "collaboratore fisso" è un lavoratore subordinato che possiede tutti i diritti e le garanzie previsti dal contratto collettivo. Il co.co.co. è un lavoratore autonomo privo di qualsiasi tutela normativa e contrattuale. E’ evidente che questa difformità determina la fuga dall’utilizzo dei collaboratori fissi e la corsa verso l’utilizzo dei collaboratori coordinati e continuativi. Si tratta di una sperequazione assolutamente intollerabile, che priva molti giornalisti dei legittimi diritti contrattuali e non garantisce quei livelli di alta professionalità, che appaiono sempre più necessari per uscire dalla crisi, imboccando la via delta qualità dell’informazione.   
Riteniamo, pertanto, che nella discussione sulla nuova organizzazione del lavoro non si possa prescindere dall’affrontare e risolvere il tema della dualità subordinazione-autonomia. In tale prospettiva occorre eliminare confusioni interpretative (che spesso danno luogo a contenziosi giudiziari), riportando nell’ambito della regolamentazione contrattuale collettiva e quindi del lavoro subordinato tutte quelle prestazioni giornalistiche rese nei confronti del committente da cui è economicamente dipendente e che hanno le caratteristiche della continuità e dell’Inserimento coordinato nell’ambito della produzione del giornale.
Anche il lavoro giornalistico reso in qualità di esercizio autonomo della libera professione, quello comunemente definito dei freelance, non può non trovare una sua specifica e adeguata regolamentazione definita in un accordo tra le parti. Come indicato nella stessa legge sull’equo compenso è necessarie concordare livelli minimi di garanzia economica e diritti specifici dei lavoratori autonomi. Affrontare e risolvere questi nodi centrali del lavoro giornalistico non significa appesantire le aziende di vincoli e di costi, ma rendere chiarezza normativa e quindi certezza applicativa e semplicità di gestione amministrativa. Ciò non toglie che questo processo di regolarizzazione e di normalizzazione possa essere accompagnato da una maggiore previsione contrattuale di "flessibilità in ingresso", mediante l’utilizzo degli strumenti di legge oggi disponibili, come, per esempio, la contrattazione a termine. E’ ferma convinzione di questa Federazione che assicurare certezza normativa a tutte le fattispecie del lavoro giornalistico possa contribuire ad eliminare contenziosi e a garantire una corretta organizzazione del lavoro, in grado di definire ruoli, funzioni e competenze, pur nella salvaguardia della economicità gestionale. Soltanto affrontando e risolvendo tutti questi nodi il contratto collettivo potrà ancora una volta rispondere alla sua funzione di carta fondamentale di regolamentazione della gestione redazionale dell’impresa editoriale. Naturalmente il rinnovo contrattuale non potrà non considerare, anche alla luce di tutto quanto precede e che attiene al contenuto del lavoro professionale e del suo articolato inquadramento nell’attività organizzativa e produttiva delle imprese editoriali, i valori economici del lavoro e la giusta considerazione delle politiche dei redditi e del welfare di categoria.
(da sito Franco Abruzzo)