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  • Da: Assostampa FVG
  • luglio 19, 2015

FERIE, SOSTITUZIONI, CONTRATTI DI SOLIDARIETA’…

In quasi tutte le redazioni è diventato un puzzle difficile da comporre. E’ il fatidico piano ferie che, a fronte di contratti di solidarietà e organici sempre più ridotti, diventa spesso un obiettivo impossibile. E si dimentica che, comunque, legge e contratto dettano chiare regole da rispettare. La disciplina relativa al godimento delle ferie spettanti ai lavoratori subordinati, riscritta con il D. Lgs. N. 213/04, ha ribadito la tutela del diritto al godimento delle ferie, irrinunciabile garanzia a tutela della salute psicofisica e del giusto equilibrio tra vita personale ed impegno professionale del lavoratore. In particolare, il datore di lavoro deve ottemperare a due obblighi collegati tra loro ed imprescindibili:  concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, dunque entro il 31 dicembre di quest’anno per il 2015. Tale fruizione deve avvenire senza soluzione di continuità in caso di richiesta specifica da parte del lavoratore in tal senso, che dovrà essere presentata al datore di lavoro tempestivamente, e la soddisfazione della richiesta deve essere compatibile con le esigenze dell’attività d’impresa. Per i lavoratori assunti in corso d’anno va preso a riferimento l’anno effettivo di maturazione delle ferie, in relazione alla data di assunzione, e non l’anno solare;  concedere e far godere, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, e dunque entro il prossimo 30 giugno, le restanti due settimane di ferie. I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore su entrambe le previsioni suesposte, purché entro un limite tale da non vanificare la funzione della previsione normativa. La mancata fruizione nei 18 mesi successivi del maggior periodo feriale eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva non è sanzionabile. Quindi ecco alcune scadenze che andavano rispettate: 30 giugno 2015 : termine ultimo fruizione ferie anno 2013; 16 agosto 2015: versamento contributi su ferie non godute anno 2013; 31 dicembre 2015: fruizione almeno due settimane ferie maturate nell’anno 2015. In caso di intervenuta sospensione del rapporto di lavoro (es. astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o di malattia di lunga durata), da cui derivi la concreta impossibilità di far fruire al dipendente nei termini di legge le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un momento successivo. Il datore di lavoro ed i lavoratori avrebbero dovuto, entro il 30 giugno 2015, completare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2013. La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, espone il datore di lavoro ad una sanzione non diffidabile che va da € 200 a € 1.200 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione.  Intanto, su richiesta di alcuni comitati di redazione la Fnsi ha precisato che nelle aziende in crisi non possono essere impiegati stagisti. Il dubbio è sorto dopo l’approvazione di un provvedimento da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con il quale sono stati ‘autorizzati’ gli stage nelle aziende editoriali in crisi. Il divieto invece permane e non può essere aggirato in alcun modo. Il provvedimento del Cnog, da questo punto di vista, non produce alcun effetto. Nel rispetto degli accordi previsti dal contratto di lavoro – si sottolinea nella circolare della Fnsi – le aziende editoriali che abbiano fatto ricorso a cassa integrazione o contratti di solidarietà non possono “procedere all’effettuazione di stage per borsisti allievi”. Il riferimento è al punto 8 dell’Allegato D del contratto nazionale di lavoro giornalistico, che prevede che nel periodo di crisi aziendale, per sopperire alle esigenze di servizio l’azienda, su proposta del direttore, “richiamerà in servizio i giornalisti posti in cassa integrazione guadagni”. Nello stesso periodo, inoltre, non è possibile procedere ad assunzioni di giornalisti o praticanti. Il divieto all’effettuazione di stage – ribadisce la circolare – “non può essere eluso in alcun modo, essendo disposto da una norma contrattuale vincolante per gli editori”. La medesima circolare affronta inoltre la questione delle sostituzioni estive dei redattori (o giornalisti con qualifiche superiori) in ferie. La Fnsi ricorda ai Comitati di redazione che i giornalisti assenti per ferie possono essere sostituiti esclusivamente tramite l’assunzione di giornalisti con contratto a termine e con identico trattamento economico-normativo del giornalista sostituito. “In nessun caso – rileva la nota – è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti, studenti in stage formativi, giornalisti pensionati”. Sul punto dei giornalisti pensionati, la Federazione ricorda infine che “possono avere rapporti di collaborazione autonoma e, di conseguenza, non possono mai svolgere le mansioni proprie del redattore”. In conclusione, la Fnsi invita i Comitati e fiduciari di redazione “ad attivarsi per assicurare il rispetto totale delle norme di legge e di contratto, esercitando i poteri di intervento previsti dall’articolo 34 e procedendo, in presenza di violazioni, a denunciarle tempestivamente agli ispettorati provinciali del lavoro e all’Inpgi, dandone comunicazione alle Associazioni di stampa competenti” e alla Federazione stessa.
(fonte Inpgi e Fnsi – dal sito assostamparegionali)