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  • Da: Assostampa FVG
  • aprile 17, 2020

INPGI 2, SLITTANO I TERMINI

I giornalisti che nel 2019 abbiano percepito un reddito esclusivamente da lavoro autonomo non superiore a 30mila euro potranno pagare il contributo minimo 2020 entro il 31 ottobre 2021, senza sanzioni, e dilazionare il contributo a saldo, in scadenza il 31 ottobre 2020, in 12 mesi senza interessi.

Il ministero del Lavoro, con nota del 10 aprile 2020, ha infatti comunicato all’Inpgi l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti della delibera adottata dal Comitato amministratore della Gestione Separata lo scorso 27 marzo con la quale – in considerazione delle difficoltà legate alla situazione di emergenza determinata dalla diffusione dell’infezione da Covid-19 – è stato disposto il differimento dei termini per il versamento dei contributi che scadono nell’anno in corso per le fasce più deboli della platea degli iscritti.

«In particolare – si legge sul blog InpgiNotizie – il provvedimento approvato prevede la facoltà, per coloro che nel 2019 abbiano percepito un reddito esclusivamente da lavoro autonomo non superiore a 30 mila euro, il differimento dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2021 del versamento dei contributi soggettivi e integrativi minimi sui redditi riferiti all’anno 2020, unitamente a quelli dovuti a titolo di saldo riferiti al medesimo periodo. Inoltre, è contemplata la facoltà, per gli stessi iscritti, di dilazionarne il pagamento in un massimo di sei rate mensili senza aggravio di interessi».

La delibera approvata dai ministeri prevede inoltre la possibilità di versare i contributi “a saldo” riferiti ai redditi imponibili percepiti nel 2019, la cui scadenza resta confermata al 31 ottobre 2020, in un’unica soluzione entro tale data o in misura dilazionata, fino ad un massimo di 12 rate mensili, senza interessi.

La misura rientra nel più ampio alveo degli interventi adottati, sia dall’Istituto (qui tutti i provvedimenti) che a livello governativo, al fine di preservare le risorse economiche degli iscritti, che si trovano ad affrontare evidenti difficoltà nello svolgimento della professione «e che pertanto – conclude l’Ente – sono nella condizione di meritare adeguate forme di tutela del reddito per superare l’attuale fase di criticità».