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  • Da: Assostampa FVG
  • marzo 03, 2016

RIFORMA ORDINE: OK DI 12 PRESIDENTI REGIONALI

“L’approvazione in prima lettura alla Camera del provvedimento riguardante l’Ordine dei giornalisti rappresenta un primo, importante passo ed un ottimo auspicio per giungere in tempi brevi all’attesa riforma”. Lo si legge in una nota firmata da dodici presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti.
Italian Premier's speech at the Parliament to explain Italy'“Le misure adottate – prosegue la nota – vanno nella direzione di stabilire piena rappresentanza e operatività all’organismo di categoria dotando di nuova efficacia ed autorevolezza uno strumento che, nello scenario attuale, deve interpretare esigenze e istanze di tutti i giornalisti italiani”.
I presidenti firmatari sono Paola Spadari (Lazio), Gabriele Dossena (Lombardia), Filippo Paganini (Liguria), Carlo Bartoli (Toscana), Valentino Losito (Puglia), Cristiano Degano (Friuli Venezia Giulia), Dario Gattafoni (Marche), Riccardo Arena (Sicilia), Domenico Sammartino (Basilicata), Alberto Sinigallia (Piemonte), Francesco Birocchi (Sardegna), Fabrizio Franchi (Trentino Alto Adige).

 

I contenuti del testo di riforma:

L’art. 2, co. 4-5, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati:

alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, ai procedimenti relativi ai ricorsi in materia di iscrizioni o di cancellazioni dall’albo o dagli elenchi, nonchè in materia disciplinare ed elettorale (in particolare eliminando la facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell’ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale), alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 36, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, all’adeguamento del sistema elettorale;
all’incremento – nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale – dei requisiti di anzianità per il ricorso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti per i giornalisti; la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell’accesso agli stessi prepensionamenti.
I decreti legislativi devono essere adottati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L’art. 3-ter specifica che nessuno può esercitare la professione di giornalista, nè assumere il relativo titolo, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme le sanzioni già previste a legislazione vigente.

L’art. 3-bis prevede che la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico (art. 2 L. 233/2012) dura in carica fino all’approvazione della (nuova) delibera che definisce l’equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia.