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  • Da: Assostampa FVG
  • aprile 12, 2013

TERZA SENTENZA PER CHI VUOL LAVORARE FINO A 70 ANNI

Il giudice monocratico Sara Cipolla della sezione lavoro del Tribunale di Milano ha accolto, con l’ordinanza 2403/2013,  il ricorso del giornalista del Corriere della Sera, Sebastiano Grasso, stabilendo che potrà – in base all’articolo 24 (comma 4) del dl 201/2011 (“decreto SALVA ITALIA” convertito dalla legge 214/2011) – rimanere in redazione fino a 70 anni. Il giudice ha così annullato il suo licenziamento (dichiarato “illegittimo”) intimato con effetto  31 gennaio 2013 come conseguenza del  compimento dei 65 anni. Recentemente lo stesso Tribunale aveva reintegrato due redattori della Rai di Milano. Sebastiano Grasso, ha scritto il giudice, “deve essere reintegrato nel posto di lavoro in precedenza occupato con assegnazione delle medesime mansioni o altre equivalenti e del medesimo livello contrattuale di inquadramento”. Rcs è stata condannata anche “a corrispondergli  un’indennità commisurata  alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione e alla regolarizzazione contributiva e assistenziale”.  Rcs dovrà rimborsare a Grasso (assistito dagli avvocati Giuseppe Saia e Patrizia Tornambè) anche le spese di lite (2mila euro). Nel comma 4 dell’articolo 24 della “manovra Salva Italia” (dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011) c’è una norma di carattere generale e di grande profilo: i lavoratori potranno scegliere di rimanere negli uffici,  nelle fabbriche e nelle redazioni fino a 70 anni e avranno il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il comma 4 dell’articolo 24 del dl 20172011  dice testualmente. “Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 (Riassunzione per sentenza, ndr) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”. Il mitico articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) garantisce la "reintegrazione nel posto di lavoro” in caso di illegittimo licenziamento. Le aziende non potranno licenziare nessuno per via dell’età. Se ciò dovesse accadere, il giudice del lavoro ha il potere di restituire il posto di lavoro al dipendente. Il comma 4 riguarda, come già detto,  l’Inps e gli enti sostitutivi dell’Inps (l’Inpgi è tale dal 1951). Il giudice scrive nell’ordinanza che l’Inpgi, l’Istituto previdenziale al quale Grasso è iscritto,  è parificato dall’ordinamento giuridico all’Inps (di cui, come riferito,   è ente sostitutivo dal 1951). L’articolo 24 (comma 4) del dl 201/2011 estende il beneficio della prosecuzione del lavoro fino a 70 anni non solo agli iscritti all’Inps quant’anche ai cittadini iscritti agli enti previdenziali sostitutivi dell’Inps, qual è l’Inpgi (ex art. 76 della legge 388/2000, che si rifà alle leggi  nn. 1564/1951 e 1122/1955).  La natura sostitutiva dell’Inpgi è stata ribadita recentemente dalla sentenza  1098/2012 della sezione lavoro della Corte di Cassazione. La parificazione Inps/Inpgi è confermata, sottolinea l’ordinanza, dall’articolo 19 della legge 133/2008 che "elimina i limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro" sia per le pensioni a carico dell’Inps sia per le pensioni a carico delle "forme sostitutive ed esclusive" (come l’Inpgi). Anche questa ordinanza conferma le felici intuizioni sull’argomento del presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Franco Abruzzo, che sosteneva queste tesi ben 14 anni fa sulle pagine di "Tabloid" (organo dell’Ordine di Milano). Franco Abruzzo nel dicembre del 2011 per primo ha dato la lettura corretta dell’articolo 24 (comma 4) del dl 201/2011 applicato  puntualmente oggi al "caso Grasso". Con questa ordinanza ha vinto la "dottrina Abruzzo". Un successo limpido, netto, anche clamoroso raccolto da un professionista che da sempre sta dalla "parte dei giornalisti".

(Francesco M. De Bonis)