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  • Da: Assostampa FVG
  • marzo 30, 2020

CONTRIBUTO AI GIORNALISTI AUTONOMI, ECCO IL MODULO

“Lo stanziamento del bonus per il sostegno al reddito dei professionisti autonomi e precari iscritti agli istituti previdenziali privati, disposto con decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia, è un importante segnale di attenzione nei confronti di lavoratori privi di adeguati strumenti di tutela. I limiti di reddito fissati per accedere al contributo di 600 euro permetteranno di soddisfare una platea ampia di giornalisti. Come auspicato dalla FNSI, il contributo statale sarà erogato attraverso l’Inpgi e le altre casse professionali e, aspetto non secondario, per un numero significativo di giornalisti andrà a sommarsi alle misure di sostegno già deliberate dallo stesso Inpgi. È un risultato importante per il cui raggiungimento è stato fondamentale il confronto costante fra la FNSI e il governo. Un confronto che continuerà per far sì che al comparto dell’informazione, ai giornalisti e a tutti gli addetti, che stanno dimostrando di svolgere con professionalità, spirito di sacrificio e abnegazione il ruolo di servizio pubblico essenziale, vengano assicurate anche nelle settimane a venire misure di sostegno adeguate per continuare a fornire ai cittadini gli strumenti di conoscenza necessari per affrontare la difficile emergenza che vivono il Paese e il mondo”.
Lo afferma, in una nota, Raffaele Lorusso, segretario generale della FNSI.

ECCO IL DECRETO

RICHIESTE DAL PRIMO APRILEECCO IL MODULO

Per fruire del Bonus – che non è cumulabile con altri benefici previsti dal Decreto “Cura Italia” in tema di cassa integrazione ovvero dell’analogo bonus di 600 euro per gli iscritti alle gestioni INPS – i colleghi interessati potranno presentare domanda all’Inpgi, corredata dall’autocertificazione del possesso dei requisiti reddituali e dagli altri elementi prescritti dalla norma,  nonché dalla copia di un documento di identità, a decorrere dal prossimo 1′ aprile. L’Istituto erogherà l’importo previsto previa verifica della regolarità contributiva, che costituisce uno dei requisiti stabiliti dal Decreto per accedere al beneficio.

Il finanziamento complessivo stanziato dall’esecutivo per la copertura del Bonus è pari a 200 milioni di euro e settimanalmente, a partire dall’8 aprile, l’INPGI trasmetterà i dati al Ministero del Lavoro ai fini del monitoraggio delle risorse disponibili.

Una volta esaurita la disponibilità economica fissata dal Decreto, le relative domande pervenute potranno essere ricevute solo con riserva di accoglimento qualora il fondo venisse in futuro rifinanziato.

CHIARIMENTI

È prevista una indennità specifica per i giornalisti freelance che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa dal coronavirus? L’art. 27 del DL 18/2020 prevede, per liberi professionisti titolari di partita iva e per le co.co.co. – attivi al 23/02/2020 – iscritti alla Gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), un’indennità erogata dall’INPS, per il mese di marzo, pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Pertanto, tale indennità – riservata agli iscritti INPS – non si applica ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata Inpgi, così come non si applica a tutti gli altri liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate.
Per loro (art. 44 del DL 18/2020) è invece prevista una indennità erogata dal Fondo per il reddito di ultima istanza. Detto fondo è infatti rivolto a quei lavoratori – autonomi ma anche dipendenti – che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale previsione normativa è stata attuata tramite il Decreto del Ministero del Lavoro, del 28/03/2020, che ha previsto una apposita indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse privatizzate – e quindi destinata anche ai Giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata INPGI – finanziata, per l’anno 2020, con una quota di 200 milioni di euro del suddetto Fondo. Tale indennità, che per il mese di marzo 2020 sarà pari a euro 600, sarà riconosciuta a chi:
nell’anno 2018, ha percepito un reddito complessivo, non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;
nell’anno 2018, ha percepito un reddito complessivo, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, purché abbia cessato o ridotto o sospeso, la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale indennità – che non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i benefici (di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96) del DL 18/2020 nonché con il reddito di cittadinanza – è altresì corrisposta a condizione che il richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno
2019. Il decreto specifica che – ai fini dell’indennità – si intende:
– per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
– per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
La domanda per ottenere l’indennità va presentata – tra il 1° ed il 30 aprile 2020 – all’INPGI che previa verifica della regolarità provvederà all’erogazione dell’indennità in base all’ordine cronologico delle domande valide. La domanda dovrà poi essere presentata secondo lo schema predisposto dall’INPGI e corredata dall’autocertificazione in cui si attesta la titolarità dei requisiti richiesti. Alla domanda dovrà anche essere allegata una copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accredito.
Fermo restando tutto questo, il Comitato amministratore dell’INPGI ha anche previsto – con delibera del 27/03/2020 – l’erogazione di un assegno una tantum, dell’importo pari a 500 euro, in favore dei giornalisti iscritti, in via esclusiva alla Gestione separata dell’Istituto, che, nell’ultimo triennio, abbiano conseguito un reddito compreso tra 2.100 euro e 30.000 euro e che abbiano registrato, nel trimestre marzo-maggio 2020, un calo dei compensi di almeno il 33% rispetto a quelli conseguiti nell’ultimo trimestre (ottobre-dicembre 2019). La misura trova la propria copertura finanziaria nei residui dello stanziamento per l’attuazione del programma di assistenza sanitaria integrativa avviato in collaborazione con la CASAGIT e, pertanto, l’accesso all’indennità è riservato ai colleghi che non abbiano già usufruito di detto vantaggio.