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  • Da: Assostampa FVG
  • aprile 04, 2008

Diritto alla “corta” ogni settimana

Il 13 marzo 2008 la Fieg ha diramato alle aziende editoriali associate una circolare relativa al meccanismo di calcolo del giorno di riposo derivante dalla settimana corta, sostenendo che il giorno di settimana corta maturerebbe soltanto al termine di una prestazione lavorativa effettiva di 5 giorni. Ad avviso della Fieg questa tesi sarebbe stata suffragata da una sentenza del Tribunale di Ancona, allegata alla stessa circolare, che si sarebbe pronunciata in tal senso.

Al riguardo dobbiamo precisare che la predetta sentenza, che non può essere considerata definitiva, è stata impugnata in sede di appello dal giornalista interessato con l’intervento dell’Associazione regionale di stampa delle Marche ed il sostegno legale della Fnsi.
Nel merito della materia si deve ricordare che il giudice del Tribunale di Bologna della Sezione delle controversie di lavoro, con sentenza passata in giudicato, del 15 settembre 2004, investito dello stesso argomento ha stabilito che “l’art.23 del ccnl di settore stabilisce espressamente che coloro che ricoprono cariche dirigenziali negli organi previsti dagli statuti delle Associazioni regionali di stampa, hanno facoltà di usufruire di permessi sindacali retribuiti, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di tali funzioni. Ciò comporta che l’assenza del dipendente per tali motivi è pattiziamente equiparata alla presenza, a tutti gli effetti, e solo la norma contrattuale può prevedere deroghe a tale principio”.
Sulla base di questa constatazione il giudice di Bologna ha ritenuto “palesemente illegittima, arbitraria e contra legem la condotta tenuta” dall’azienda “che ha equiparato in via di fatto i permessi sindacali retribuiti, ad assenze dal lavoro, per di più rilevanti ai fini della maturazione della c.d. settimana corta”.
In relazione allo specifico argomento della “maturazione della settimana corta” il Giudice, richiamandosi alla specifica regolamentazione prevista dall’art.7 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, è arrivato alla conclusione che “emerge pertanto con chiarezza dalla lettera della norma in questione che la c.d. settimana corta è semplicemente una articolazione del rapporto di lavoro e non un beneficio che matura progressivamente in forza delle giornate lavorative svolte”.
“L’orario di lavoro dei giornalisti – ha precisato il Giudice – in definitiva per espressa previsione della norma pattizia si articola su trentasei ore settimanali in cinque giornate lavorative, con la domenica ed un altro giorno infrasettimanale di riposo”. Di conseguenza l’interpretazione “secondo cui la fruizione della c.d. settimana corta costituirebbe un diritto che matura in ragione della effettiva presenza del giornalista, è palesemente e fortemente in contrasto con la norma pattizia, e, pertanto, assolutamente infondata”.
Come emerge in tutta evidenza dal pronunciamento del Tribunale di Bologna la tesi sostenuta dalla Fieg e ribadita nella richiamata circolare del 13 marzo è giuridicamente infondata alla luce della lettera delle disposizioni contrattuali al riguardo.
Resta, pertanto, confermata l’interpretazione di questa Federazione sul corretto meccanismo di calcolo per la maturazione del diritto alla settimana corta, che non è assimilabile ai diversi trattamenti previsti sulla stessa materia da altri contratti collettivi. È, quindi, priva di fondamento la tesi che per la maturazione al diritto alla settimana corta sia necessario un numero determinato di giorni lavorati nel corso della settimana.
Ogni giornalista ha diritto ad un giorno di “corta” per ogni settimana di lavoro, tranne che nel periodo di ferie, a prescindere dal numero di giornate lavorate nel corso della settimana. Quindi, eventuali giornate di sciopero, di malattia o, a maggior ragione, di assenza per permessi sindacali non intaccano il diritto alla maturazione settimanale del giorno di “corta”.
Le Associazioni Regionali di Stampa e i comitati di redazione sono pertanto invitati a vigilare con la massima attenzione sulla corretta applicazione della specifica normativa contrattuale nelle aziende editoriali di rispettiva competenza, segnalando alla Federazione ogni eventuale caso difforme e garantendo il sostegno, anche legale, ai colleghi nei cui confronti fosse applicata in modo difforme la predetta normativa contrattuale.