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  • Da: Assostampa FVG
  • novembre 06, 2015

DOPO LA DISDETTA DEL CONTRATTO

“Disdetta del contratto non significa rescissione della contrattazione collettiva, la cui validità è confermata dall’intero ordinamento giuridico e dalla stessa Costituzione, tant’è vero che la stessa Fieg ne ha confermato la validità chiedendo di intensificare il confronto sul rinnovo per far sì che il nuovo articolato contrattuale entri in vigore dal 1° aprile 2016”. La Fnsi chiarisce il senso della lettera inviata il 29 ottobre dal presidente della Fieg, Maurizio Costa, al segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, per ricordare che, “ai sensi dell’articolo 52, secondo comma, del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, il vigente Cnlg cesserà di avere efficacia a far data dal 1° aprile 2016, laddove entro tale data non venga siglato l’accordo di rinnovo”.
Nella lettera Costa conferma, infatti, “la volontà di proseguire il confronto per il suo rinnovo al fine di evitare l’assenza di regole contrattuali condivise a partire dal 1° aprile 2016”.
“La disdetta – afferma la Fieg – opererà laddove entro quella data Fieg e Fnsi, impegnati al tavolo di trattativa, non trovino un’intesa sui contenuti del rinnovo contrattuale e non contraddice l’impegno della Fieg a ricercare una soluzione sul tavolo negoziale, ma deriva dall’esigenza di imprimere alle trattative il necessario impulso”.
“La crisi strutturale del settore editoriale – aggiunge la Fieg – impone un segno di discontinuità rispetto al passato, perseguendo obiettivi di economicità, efficienza e flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro giornalistico”.
I temi su cui gli editori hanno chiesto una profonda revisione delle regole della contrattazione collettiva sono stati illustrati in sede negoziale e gli stessi “costituiscono le basi su cui la trattativa si è avviata”.
La Fieg confida che entro la data di scadenza del vigente contratto collettivo, “le Parti possano responsabilmente trovare un’intesa che scongiuri l’assenza di regole condivise in un settore nevralgico per il Paese”.
Dal canto suo, la Fnsi precisa che “la disdetta è una procedura prevista dal contratto che serve ad evitarne – come stabilito all’articolo 52 – l’automatico rinnovo di anno in anno. Questa facoltà, peraltro, dal 1947 è stata esercitata dalla Fnsi in occasione di tutti i precedenti rinnovi, fatta eccezione per il contratto 2013-2016”.
Ma cosa accadrebbe in caso di mancato rinnovo del contratto Fieg-Fnsi? Si ricorrerebbe a quello precedente o a quello “erga omnes” del 1959? In quest’ultimo caso, il problema delle retribuzioni dell’epoca (oggi irrisorie) sarebbe risolto avvalendosi dell’art. 36 della Costituzione, ovvero: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Inoltre, le aziende editoriali dovrebbero, tra l’altro, sborsare immediatamente i soldi necessari al pagamento dell’ex fissa ai giornalisti in lista d’attesa. Insomma, il problema maggiore sarebbe per gli editori, senza contare che tutto l’ordinamento giuridico del nostro Paese, per dettato costituzionale, si regge sul contratto collettivo di riferimento. Vulnus? Disastro gestionale? Non ci sembra. Piuttosto schermaglie propedeutiche alla trattativa contrattuale. (www.giornalistitalia)