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  • Da: Assostampa FVG
  • gennaio 21, 2013

EQUO COMPENSO, ORA VA APPLICATA LA LEGGE

 Venerdì 18 gennaio è entrata in vigore la legge sull’equo compenso dei giornalisti lavoratori autonomi. Ora però bisogna passare alla sua attuazione, lungo un percorso che si presenta non facile e ricco di insidie. Di seguito una nota di Maurizio Bekar (vicesegretario Assostampa Fvg e coordinatore della Commissione nazionale lavoro autonomo dell Fnsi), ripresa da New Tabloid, periodico dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.


Ciò che due anni fa pareva un miraggio, ora è realtà: l’equo compenso per i freelance sarà sancito per legge. E’ questo il risultato straordinario di una paziente azione che ha visti impegnati in vario modo Ordine, Fnsi, parlamentari e movimenti di freelance e precari. Il tutto con buona pace di chi – spesso dietro le quinte – ha fatto pressioni per bloccare o sgonfiare la portata di questo indispensabile provvedimento a tutela dei diritti del lavoro. Ora però la battaglia deve continuare: la legge infatti adesso va applicata. E i nodi da affrontare sono ancora molti. Vediamone alcuni. L’equo compenso dovrà venir identificato da una commissione di 7 membri: 3 di nomina governativa, 3 di parte giornalistica e 1 degli editori. Questa dovrà essere istituita entro 30 giorni dall’entrata in vigore, dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, ed entro altri due mesi dovrà identificare l’equo compenso e redigere un elenco delle testate che lo rispettano. La mancata iscrizione nell’elenco comporterà per l’editore la decadenza da contributi e benefici pubblici. Il primo rischio è che, essendo dimissionario il Governo, si posticipi il varo della Commissione con la motivazione che la nomina di ben 3 suoi membri su 7, con il relativo mandato politico ad operare, spetterà al nuovo Governo, dopo le elezioni. Il secondo problema è che è vero che l’art. 1 della legge stabilisce che l’equo compenso va definito “in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato”. Ma anche che ciò dovrà avvenire “avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione”. Tradotto: quanto varrà un servizio, un articolo, una breve, un’inchiesta? E su una piccola testata locale, a differenza di una nazionale? Il rischio è quello di un’interpretazione al ribasso, che individui solo un livello di compenso minimo (10-15-20 euro lordi a pezzo, invece dei 4-5 oggi dilaganti?), che verrà poi applicato dagli editori indifferentemente a tutti i collaboratori, anche da parte di quelli che oggi pagano cifre maggiori, con la scusa che quello sarebbe il tariffario di legge. S’impone quindi un ragionamento su tariffario articolato, anche in raccordo con il nuovo contratto di categoria. E poi: l’equo compenso, ai sensi della legge, si dovrà applicare a tutti i “giornalisti iscritti all’albo (…) titolari di un rapporto di lavoro non subordinato” (non importa quindi se co.co.co, partite Iva, con collaborazioni saltuarie, pubblicisti o professionisti), pena la decadenza dai contributi pubblici. Ma ciò riguarderà solo gli editori che vi attingono. E quindi tante testate minori e su web, che non attingono a tali sussidi, potranno continuare a sottopagare, spesso anche eludendo l’applicazione di contratti di tipo giornalistico. Infine va ricordato che la legge è “a scadenza” tra tre anni. Infatti all’art. 2 è stabilito che “La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.” Il che significa che la legge resterà sì in vigore, ma che diverrà inapplicabile fino alla nomina di una nuova Commissione. Molti sono quindi i fronti sui quali ci si dovrà ancora battere. Sia per l’applicazione della legge, sia in quei settori che ne resteranno esclusi, ai quali andranno garantiti i diritti tramite la contrattazione. E senza dimenticare la Carta di Firenze, che offre altre possibilità di intervento.
La battaglia quindi continua. E necessita l’impegno deciso di tutti gli organismi di categoria, di contrattualizzati, freelance e dei coordinamenti di base. Perchè battaglie così complesse si vincono solo se camminano con le gambe di tutti.
Maurizio Bekar
(coordinatore della Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi)
 
COSA PREVEDE LA LEGGE 
La legge sull’equo compenso, approvata in via definitiva dalla commissione Cultura della Camera in seconda lettura, contiene norme per la remunerazione dei giornalisti free lance. L’articolo 1 spiega che per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. L’articolo 2 prescrive, invece, l’istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della Commissione per la valutazione dell’equo compenso. La Commissione – che dura in carica 3 anni – è istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede al suo funzionamento con le risorse di cui dispone. La commissione è composta di 7 membri ed è presieduta dal Sottosegretario all’editoria. La Commissione definisce il compenso equo entro due mesi dal suo insediamento, valutate le prassi retributive. Nello stesso termine, la Commissione deve redigere un elenco, costantemente aggiornato, dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità. Ai sensi dell’articolo 3, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la mancata iscrizione in tale elenco per un periodo superiore a sei mesi comporta la “decadenza dall’accesso” ai contributi in favore dell’editoria. Lo stesso articolo 3, inoltre, prevede che il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso è nullo. L’articolo 4 dispone la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull’attuazione della legge.