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  • Da: Assostampa FVG
  • maggio 19, 2021

ESONERO CONTRIBUTIVO 2021 PER I LAVORATORI AUTONOMI

Anche i giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inpgi potranno accedere alla misura dell’esonero contributivo per il 2021, istituita con la legge di Bilancio 2021 e potenziata nel Decreto Sostegni.
In attesa di più dettagliate indicazioni da parte dell’Inpgi, requisiti, scadenze, limiti e informazioni sul provvedimento sono disponibili nell’aggiornamento delle Faq della Fnsi >> scaricabile a questo link <<
Più in dettaglio (v. punto 6 delle Faq), per il 2021 è riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per i liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali in relazione all’emergenza Covid-19.
L’esonero è concesso nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per gli autonomi e i professionisti che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività.

L’esonero è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione europea . E, in caso di superamento del limite di spesa totale prevista, scatterà la rimodulazione “in misura proporzionale alla platea dei beneficiari”.
Dall’esonero contributivo sono esclusi i premi e i contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’esonero riguarderà i contributi previdenziali di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, esclusi i contributi integrativi.
Le domande andranno presentate entro il 31 ottobre 2021 all’INPGI, e i giornalisti (oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità) in sede di richiesta dovranno dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Per l’accesso al beneficio, i giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI dovranno dimostrare:
– un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
– un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
mentre per coloro che hanno avviato l’attività nel 2020 tali requisiti non trovano applicazione.
Inoltre, i giornalisti, per tutto il periodo oggetto di esonero:
– non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato;
– non devono essere titolari di pensione diretta,
diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
Per i lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza l’esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel 2020.
L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Ulteriori informazioni giungeranno, non appena disponibili, dall’Inpgi

 

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