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  • Da: Assostampa FVG
  • dicembre 16, 2011

INPGI, COSA CAMBIA DOPO LA MANOVRA

Ecco cosa cambia per l’Inpgi dopo la manovra del governo. Come le altre casse entro il 30 giugno 2012 dovrà presentare il bilancio tecnico riferito a un arco temporale di cinquanta anni. Ecco il testo: “Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento”.
Dopo le modifiche parlamentari, le casse hanno dunque tre mesi di tempo in più (dal 31 marzo al 30 giugno) per approvare i bilanci tecnici con una prospettiva di 50 anni: dovranno indicare “misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche”. Le 20 casse non potranno far valere gli investimenti immobiliari e mobiliari. In molti sospettano che il governo voglia concentrare le 20 casse in un “superinps”. Il patrimonio delle casse ammonta a 42 miliardi di euro, un bel boccone per lo Stato.
Ecco il testo del comma 24 dell’articolo 24 del dl 201/2011 in via di approvazione alle Camere:
Dl 201/2011. Articolo 24 (comma 24): “In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento”.