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  • Da: Assostampa FVG
  • luglio 01, 2005

Inpgi: sì alla riforma

ROMA Il Consiglio generale dell’Inpgi ha
ratificato oggi alcune modifiche al Regolamento delle
prestazioni, che erano state ieri approvate dal Cda
dell’Istituto. Lo comunica la presidenza dell’ente, ricordando che l’intervento si è reso necessario dopo il bilancio tecnico attuariale redatto dal professor Fulvio Gismondi nel settembre dello scorso anno.
Lo studio, riferisce l’Inpgi, «poneva in risalto un
progressivo aumento della spesa derivante dall aumento della vita media della popolazione, ed evidenziava il rischio che a decorrere dal 2017 i contributi correnti percepiti dall Inpgi avrebbero potuto non essere più sufficienti per il pagamento delle pensioni. Ciò avrebbe determinato un possibile e graduale depauperamento della riserva».
Di conseguenza, prosegue la nota, «l’Amministrazione
dell’Istituto, pur nella consapevolezza che la situazione
odierna è solida (lo provano i bilanci in costante crescita, con un attivo di 90 milioni nel 2004), ha avviato lo studio di una manovra che servisse ad assicurare anche nel lontano futuro la stabilità raggiunta nel presente».
Le norme di contenimento, varate dagli amministratori
dell’Inpgi, sottolinea ancora la nota, «sono state
preventivamente valutate dallo stesso Gismondi, il quale ha certificato che la riforma raggiunge lo scopo, e consente di assicurare ‘il ripristino degli equilibri di lungo periodo del Fondo ed il raggiungimento della sua autosufficienza finanziarià ».
Per diventare operante, ricorda in ogni caso l’Inpgi, il complesso delle norme ratificate oggi dal Consiglio generale «dovrà ora passare come prevede il decreto legislativo 509/94 all’esame delle Parti sociali (Fnsi e Fieg) per le determinazioni di competenza e, successivamente, all’esame dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia».
Queste, in sintesi, le modifiche approvate:
1) Criteri di calcolo della pensione – A partire dal 1ø
settembre 2005 le quote di pensione riferite ai periodi di
lavoro futuri saranno calcolate in base alla contribuzione
maturata in tutta la vita lavorativa, e non più nei periodi più favorevoli.
Da quella data in avanti sarà dunque applicato a tutti gli
iscritti il calcolo che è già oggi utilizzato per i
giornalisti più giovani (sono il 40% del totale) entrati a far parte dell Inpgi dopo il luglio 1998. Resteranno in vigore, per tutti, le migliori aliquote di rendimento, le quali a parità di contribuzione versata consentono di maturare all Inpgi, in 30 anni, lo stesso livello pensionistico che all Inps si ottiene in 40 anni.
2) Pensione di anzianità La riforma recepisce l aumento
dell età anagrafica prevista dalle norme generali per ottenere, con almeno 35 anni di contributi, la pensione di anzianità. Il Cda dell Inpgi e il Consiglio generale hanno tuttavia deciso, rispetto alle norme Inps, il seguente innalzamento più graduale: 59 anni nel 2008 e 2009; 60 anni dal 2010 a tutto il 2012; 61 nel 2013; 62 anni nel 2014.
E prevista, inoltre, una importante eccezione, che consentirà a chi lo desideri di continuare a ottenere la pensione di anzianità a 57 anni. In tal caso, tuttavia, l ammontare della pensione sarà diminuito stabilmente di una percentuale, in relazione agli anni di anticipazione rispetto agli anni mancanti alle età indicate nel capoverso precedente. Gli abbattimenti
saranno i seguenti: 4,76% per un anno; 9,09% per due anni;
13,04% per tre; 16,67% per quattro; 20% per cinque anni.
3) Prepensionamenti derivanti da stati di crisi aziendale In questi casi, in base alla legge 416/81, un giornalista può percepire la pensione di vecchiaia anzich‚ a 65 anni a 58 anni e seguenti, con un accredito di contributi figurativi che può arrivare al massimo a 5 annualità.
Quest onere ha un costo per l Inpgi (oltre 13 milioni nel 2004), in quanto all anticipazione della pensione prevista dalla legge 416/81 non corrisponde alcuna aliquota contributiva specifica.
La riforma prevede che, nel caso dei prepensionamenti, per ogni anno di contribuzione figurativa eventualmente accreditata (il massimo previsto dalla legge è 5 anni) sia eseguito un abbattimento permanente della pensione dello 0,5 per cento (il massimo della diminuzione stabile sarà dunque del 2,5 per cento).
4) Trattamento di disoccupazione Sono confermati i
trattamenti che all Inpgi sono di gran lunga superiori rispetto all Inps. Sono state introdotte, inoltre, più favorevoli misure di sostegno per i dipendenti di aziende in crisi, fallite o in liquidazione, che perdano il lavoro in età variante tra i 40 e i 55 anni. In questi casi sarà accordato un accredito aggiuntivo di contributi figurativi variabile tra i 6 e i 12 mesi.
La riforma prevede inoltre: a) per tutti i futuri iscritti il diritto di accesso all indennità di disoccupazione dopo che sia stato maturato un biennio di iscrizione; b) il periodo di disoccupazione indennizzabile rapportato alle sole giornate contrattualizzate; c) l introduzione di un termine per la richiesta dei ratei di disoccupazione.
5) Costo del riscatto Attualmente i contributi versati presso altri Enti possono essere riscattati all Inpgi con un onere pari al 20% della riserva matematica, qualora sia accertata la natura giornalistica del rapporto di lavoro.
La riforma ha previsto che lo sconto per il futuro sia meno ampio, e cioè pari al 50 per cento; alle stesse condizioni, cioè, previste per il ricongiungimento in base alla legge n. 29 del 79.