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  • Da: Assostampa FVG
  • settembre 16, 2010

RAI: RICORSI POSSIBILI

Riceviamo e pubblichiamo il parere dell´avvocato Bruno Del Vecchio sulla selezione Rai che scade il 30 settembre.
I colleghi che ritenessero, in base a questo parere, di vedere violati i propri diritti, possono rivolgersi all’Assostampa Fvg e al Coordinamento Precari per coordinare le iniziative da prendere.

"La Rai ha attivato una selezione riservata a giornalisti professionisti di lingua italiana da utilizzare, per future esigenze, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in qualità di redattore ordinario, nelle redazioni giornalistiche regionali delle regioni e province autonome all´uopo indicate. E´ stato chiesta una valutazione di legittimità in merito a due requisiti stabiliti per la partecipazione alla selezione:
– data di nascita non anteriore al 1° luglio 1974;
– possibilità di candidarsi, esclusivamente, per la redazione coincidente con la regione o provincia autonoma di residenza.
Per quanto attiene al limite massimo di età, l´illegittimità del requisito appare evidente. Il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Recita il relativo articolo 1: "Il presente decreto reca le disposizioni relative all´attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall´età e dall´orientamento sessuale, per quanto concerne l´occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione."
Specifica il successivo articolo 3 che "il principio di parità di trattamento. si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato. con specifico riferimento alle seguenti aree:
– accesso all´occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione
Il decreto legislativo n. 216/2003 ha comunque previsto delle deroghe al principio di non discriminazione per l´età. Ma tali deroghe, come ora verrà chiarito, non possono trovare applicazione alla Selezione in oggetto. Il legislatore ha infatti stabilito (art. 3, commi 3, 4 e 6) che non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse all´età qualora:
– per la natura dell´attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell´attività medesima;
– assumano rilevanza ai fini dell´idoneità alla svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare;
– assumano rilevanza per la particolare natura dello specifico lavoro e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale in favore di
adolescenti, giovani, lavoratori anziani.
Nessuna delle deroghe al principio di non discriminazione per l´età può evidentemente riguardare una selezione come quella in oggetto. L´attività giornalistica, propriamente
intellettuale, non ha caratteristiche tali da far ritenere requisito essenziale e determinate una data età anagrafica. Se questo può valere in alcune circostanze (lavori pericolosi o
fisicamente pesanti, attività nello spettacolo, procedimenti pubblici per favorire il lavoro giovanile o altre situazioni analoghe), non si comprende il perché un giornalista che abbia, ad
esempio, compiuto i quarant´anni non possa partecipare alla Selezione, potendo garantire la medesima attività di chi ne ha pochi di meno. In conclusione, sul punto, non sembra che possono sorgere dubbi sulla discriminazione per età, compiuta dalla Rai, attraverso l´indicazione, quale requisito per la partecipazione alla Selezione, di una età massima, peraltro relativamente bassa.
Discorso più articolato è quello relativo alla residenza anagrafica. La Rai prevede che è possibile candidarsi alla selezione solo per la redazione coincidente con la propria regione o provincia autonoma di residenza. Nel fac-simile della domanda di partecipazione, diffuso insieme alla Selezione, era possibile per i candidati manifestare anche la scelta per altre regioni, diverse da quella di residenza. Con verbale di incontro dell´8 settembre u.s. tra la Rai e l´Usigrai è stato comunque sottoscritto, tra l´altro, quanto segue: "Per quanto concerne le proteste ed i rilievi rappresentati
dall´Usigrai circa l´ambito territoriale di utilizzazione delle risorse selezionate in considerazione della mancanza di opportunità per i giornalisti residenti nel Lazio, la Rai precisa che le domande presentate dai candidati varranno esclusivamente per la regione di residenza, risultando, ai fini della selezione, ininfluente l´eventuale indicazione di ulteriori diverse sedi di interesse, peraltro già non prevista nel bando." Rimane, però, anche dopo l´accordo dell´8 settembre, il fatto che la Selezione è, in definitiva, su base regionale e cioè, per la regione Lombardia, ad esempio, può presentare domanda solo chi è ivi residente e questo vale per ogni regione e provincia autonoma considerata.La domanda che si pone è, quindi, la seguente: il requisito obbligatorio della residenza in un determinato luogo per poter partecipare ad una selezione rappresenta (o meno) una discriminazione vietata dalla normativa comunitaria e nazionale?La risposta, a differenza per ciò che riguarda il problema attinente all´età, non è agevole, in quanto la "residenza" in una determinata regione dello Stato non è presa direttamente in considerazione dalla legislazione prima
richiamata in materia di non discriminazione.Un caso, recentemente verificatosi, può essere di aiuto nella riflessione.La provincia di Bolzano aveva recentemente indetto un bando di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali degli insegnanti di Trento. Il bando prevedeva, tra l´altro, un maggiore punteggio per chi aveva lavorato nella provincia e era residente in loco da almeno due anni.L´Unione Europea ha contestato all´Italia tale discriminazione, derivante dall´obbligo di comprovare la conoscenza della lingua, presentando certificati esclusivamente rilasciati
dall´amministrazione locale e dalla priorità riservata ai candidati residenti in loco da almeno due anni. Purtroppo, in relazione a tale atto europeo, sono solo in possesso di un testo redazionale e non dell´originale, ma il senso della contestazione appare chiaro.Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento (ricorso n. 75 del 2010) ha sospeso il bando ma non è ancora stata emessa la sentenza di merito.E´ vero che il caso riguarda il lavoro pubblico mentre il rapporto di lavoro in Rai è regolato dalla normativa privatistica, ma è altrettanto vero che l´art. 39 del Trattato Consolidato
Istitutivo della Comunità Europea prevede la generale e libera circolazione dei lavoratori all´interno della Comunità europea.Peraltro, ancor prima che venissero affermati gli attuali principi comunitari, la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza n. 158 dell´11 dicembre 1969, ebbe a ad affermare (affrontando una questione relativa ad una Legge siciliana e sempre in materia di lavoro pubblico) che ". sotto il profilo della legittimità costituzionale, non è razionale e quindi è illegittimo, subordinare un principio generale a motivi descritti come meramente pratici.
Soprattutto, non è razionale né corrisponde propriamente al fine di una migliore organizzazione del servizio, che sia data prevalenza assoluta, in materia di assunzioni impiegatizie, a situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito.". La Corte, esplicitando tal principio, ha quindi richiamato "il principio fondamentale di uguaglianza di tutti i cittadini nella unità del territorio nazionale".Come si vede, il problema è complesso.Non esiste, nel nostro ordinamento, una norma che vieta la discriminazione in base alla residenza anagrafica in un data regione (o comune o provincia).Ma si desume, come ora visto, dai principi generali del diritto, anche di formazione comunitaria e di interpretazione giurisprudenziale, che prevedere quale requisito
di partecipazione ad una selezione – anche se operata da un soggetto che regola i propri rapporti di lavoro secondo la disciplina privatistica – una determinata residenza anagrafica, va contro i predetti principi. E se a ciò si aggiunge che il requisito della residenza, nella Selezione in oggetto, lo si deve possedereal 20 luglio 2010, la razionalità della scelta appare ancora più in discussione.
Un’ultima annotazione. Il Decreto legislativo n. 216 del 2003 detta anche alcune norme particolari per la tutela giudiziale dei diritti violati a seguito di atti di discriminazione (articoli 4 e 5).Possono agire in giudizio gli interessati direttamente (ad esempio, giornalisti che avevano tutti i requisiti per poter partecipare tranne quello, illegittimo, relativo al limite di età). Ma possono parimenti agire anche le organizzazioni che li rappresentano, sia attraverso una formale delega acquisita dai predetti interessati, sia nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione medesima.Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, nel contempo, invio cordiali saluti.
avv. Bruno Del Vecchio"