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  • Da: Assostampa FVG
  • ottobre 03, 2016

RESPINTO IL RICORSO DEL PICCOLO CONTRO L’INPGI

La Sezione II Lavoro del Tribunale di Roma ha emesso la sentenza di primo grado sull’opposizione presentata dalla Finegil editoriale verso il decreto ingiuntivo dell’Inpgi per il recupero di circa centomila euro di contributi in favore di alcuni colleghi collaboratori del quotidiano “Il Piccolo” di Trieste. Il pronunciamento del giudice monocratico ha respinto su tutta la linea le istanze presentate dalla società editrice. Interessanti alcuni punti per le conseguenze giurisprudenziali che potranno essere utilizzate dai colleghi collaboratori, precari e lavoratori autonomi che intenderanno difendere i propri diritti attraverso le rappresentanze sindacali o per vie giudiziali. In particolare dei cinque colleghi collaboratori in questione, che lavorano e hanno lavorato per le redazioni di Trieste e Monfalcone, è stata riconosciuta (per la parte previdenziale) la natura subordinata del rapporto di lavoro inquadrabile negli art.2, 12, 36 del CNLG. In particolare il dispositivo della sentenza risponde alla contestazione posta dai legali Finegil sulla natura giornalistica della prestazione dei colleghi specificando che – “la funzione del giornalista è quella di acquisire conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo e inventivo… pertanto tutti esercivano attività giornalistica.
Per quanto riguarda invece la natura subordinata del rapporto il giudice specifica come (citando sentenze della Suprema Corte) “In tema di attività giornalistica vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e permanga nell’intervallo, tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro non potendosi escludere la natura subordinata per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento, non sia tenuto ad un orario, nè per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni”.
Il magistrato conclude, prima di analizzare le singole posizioni che omettiamo per rispetto della privacy dei colleghi, che nel caso dei colleghi del PICCOLO “i giornalisti fossero quotidianamente a disposizione dell’azienda opponente……omissis…. e che nessuno dei giornalisti in esame scriveva in autonomia solo articoli liberamente scelti ma erano contattati quotidianamente dalla redazione”
. Il Tribunale dunque ha rigettato l’opposizione, confermato il decreto ingiuntivo disposto dall’Inpgi e condannato l’azienda al versamento dei contributi in oggetto e delle spese processuali.