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  • Da: Assostampa FVG
  • dicembre 27, 2010

TEMPI RISTRETTI PER LE CAUSE DI LAVORO, ANCHE DI PRECARI E COLLABORATORI: PRIMA SCADENZA: 23 GENNAIO

Un importante promemoria: è stata pubblicata sul supplemento n. 243 della “Gazzetta Ufficiale” del 9 novembre la legge 4 novembre 2010 n. 183, altrimenti nota come “collegato lavoro”. La legge è entrata in vigore il 24 novembre.

La legge, 50 articoli e oltre 100 commi, contiene nuove norme che incidono signicativamente sul diritto del lavoro, riguardo la certificazione dei contratti, l’arbitrato e l’impugnazione dei licenziamenti, anche dei contratti a termine (e dei cococo).

C’è anche un termine molto ristretto per l’impugnazione dei licenziamenti, dei contratti a termine e dei cococo, che riguarda anche i collaboratori: solo 60 giorni per l’impugnazione e 270 per il deposito del ricorso. Passati i 60 giorni scatta la prescrizione.

Inoltre, per eventuali contenziosi sui contratti a termine e co.co.co. scaduti prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, le impugnative devono essere presentate entro il 23 gennaio 2011.

Sul piano pratico: dopo il 23 gennaio 2011 non si potrà più fare causa all’azienda impugnando i contratti a tempo determinato (anche cococo), scaduti prima del 24 novembre 2010, e per il giudice saranno eventualmente impugnabili solo quelli successivi.

Questo significa: se, ad esempio, si sono fatti 5 anni da precario presso la stessa azienda, con 5 diversi contratti annuali, finora si poteva andare dal giudice impugnando tutti e 5 i contratti, e il giudice poteva valutare complessivamente la situazione di 5 anni di lavoro. Ora invece, dal 24 gennaio, si potrà andare dal giudice a contestare entro 60 giorni solo l’ultimo contratto scaduto, mentre tutti quelli precedenti non verranno più presi in considerazione.

Se non vi sono formalizzazioni del rapporto di collaborazione continuativo e lo stesso è ancora in atto, a rigore potrebbe non esserci l’urgenza di rispettare il termine del 23 gennaio, trattandosi di un unico rapporto ancora in essere.

Per cautela però i legali del sindacato consigliano di fare comunque l’impugnazione, anche perchè potrebbero esserci delle cesure nel tempo, o potrebbe affermarsi un’interpretazione restrittiva della norma, da cui però ci si può mettere al riparo con una Raccomandata R.R. di contestazione del rapporto, da indirizzare al proprio editore, sempre entro il termine perentorio del 23 gennaio 2011.

Suggeriamo quindi caldamente a tutti, e specialmente a quelli che potrebbero ipotizzare una causa del lavoro, a prendere sollecitamente visione dell’analisi dell’ufficio legale della FNSI sul "collegato lavoro", visibile su web al link:

http://www.fnsi.it/Esterne/Pag_vedinews.asp?AKey=12412

(Qualora il link non funzionasse, è anche possibile scaricare il testo su file PDF (dal peso di 7 MB), da questo link:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B90uiT3hESTjMTJkZDA4ODktNjQ2Ny00M2RjLThiODQtNjJkOGNjMzk3ZjM0&hl=it

Trattandosi di una materia complessa, raccomandiamo tutti i possibili interessati a delle vertenze a prendere sollecitamente contatto con l’Assostampa Friuli Venezia Giulia, o con i suoi fiduciari provinciali, o con il Coordinamento precari e freelance, per ulteriori delucidazioni in merito.